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Tribunali Emilia-Romagna > Pubblico impiego
Data: 14/03/2000
Giudice: Vezzosi
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento: -
Parti: Manghi + altri / Ministero della Pubblica Istruzione
TRIBUNALE DI PARMA - D.M. 184/99 E DIRITTO DI OPZIONE di personale ausiliario tecnico e amministrativo (ATA)


Le norme che prevedono la fornitura, da parte di comuni e province, di personale ausiliario tecnico e amministrativo (ATA) alle scuole statali, sono state abrogate dall'art. 8, c. 2 della legge 3.5.99 n. 124 (cui è seguito l'attuativo D.M. 23.7.99 n. 184), il quale ha stabilito che tale personale passi alle dipendenze dello stato "nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei detti profili". Tale disposizione normativa ha tuttavia consentito "l'opzione per l'ente di appartenenza", entro 3 mesi dall'entrata in vigore di essa stessa legge, "relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale". E' accaduto che alcuni dipendenti dell'Amministrazione provinciale di Parma inquadrati nel liv. D/3 - ex 8° livello del contratto enti locali, in servizio presso scuole statali come "responsabili amministrativi", a fronte del fatto che il D.M. 184/99 ha stabilito che alle dipendenze dello Stato i responsabili amministrativi siano inquadrati nel livello C/1 - ex 5° livello, abbiano esercitato la detta opzione per rimanere alle dipendenze della Provincia. Quest'ultima ha negato che la richiesta fosse legittima, così che i lavoratori hanno proposto un ricorso d'urgenza contro la Provincia stessa e contro il Ministero della Pubblica Istruzione. Il Giudice del lavoro, affermata la giurisdizione dell'Ago, ha accolto il ricorso, respingendo la tesi dei convenuti secondo cui l'opzione sarebbe stata esercitabile solo a fronte di un previsto mutamento delle concrete mansioni svolte prima dell'entrata in vigore della legge 124/99. Secondo il Tribunale, invece, in base alla norma citata, "è necessario che vi sia un'equivalenza di grado («qualifica funzionale») e figura lavorativa («profilo professionale») fra ciò che si rivestiva presso l'ente di appartenenza e ciò che si rivestirà alle dipendenze dell'Amministrazione statale". Ritenuto esistente (anzi in re ipsa) anche il periculum in mora, il Tribunale ha ordinato la reintegrazione dei ricorrenti nei ruoli del personale provinciale, nella stessa qualifica e profilo professionale precedentemente goduti. Sono conformi Trib. Piacenza 24.1.2000 (est. Marchetti), confermata in sede di reclamo e Tribunale Ancona 6.12.99 (est. Scerrato) mentre è contraria (avendo esaminato solo il profilo del "periculum") Trib. Modena 15.2.2000 (est. Bisi)




Tribunali Emilia-Romagna > Pubblico impiego
Data: 04/06/2001
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento: -
Parti: Comune di Parma / Nice + 2
TRIBUNALE DI PARMA - DIRIGENTI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PARMA – TRASFERIMENTI – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO – PROCEDIMENTO D’URGENZA


Sul finire del 2000 il Comune di Parma approva un regolamento relativo al rapporto di lavoro con i dirigenti; ai primi di gennaio del 2001 trasferisce d'autorità a mansioni diverse (e sovente inferiori) alcune decine di dirigenti. Reagiscono la responsabile del servizio asili nido e la responsabile del servizio amministrazione del personale, messe in staff l'una rispetto al Direttore Generale e l'altra rispetto al Segretario Generale, senza alcuna precisa determinazione delle nuove mansioni. Reagisce, ancora, altra dirigente, già addetta al Servizio farmacia, che dopo un periodo di distacco presso l'AUSL rientra in servizio presso il Comune e viene da questo assegnata ad un posto che era previsto di affidare ad un funzionario (i poteri di firma venendo attribuiti ad altra dirigente). Proposto ricorso ex art. 700 il Tribunale, giud. Vezzosi, ordina la reintegrazione nel loro posto delle tre lavoratrici. Il reclamo viene rigettato con l'ordinanza allegata, che sancisce, principalmente, i seguenti principi di diritto: 1) La devoluzione della materia del pubblico impiego all'AGO è onnicomprensiva, e ricorre ogni volta che si deduce in causa un rapporto di lavoro, salve le tassative eccezioni previste dall'art. 6 del dlgs. 29/93. 2) In attuazione dell'art. 13 del C.C.N.L. Comparto Regioni - Enti Locali, area della dirigenza, ogni ente deve, nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'art. 19 del dlgs. 29/93, elaborare specifici criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e per il passaggio ad incarichi diversi; deve procedere, cioè, ad una "ulteriore e più dettagliata specificazione" delle regole legali. La adozione di tali criteri costituisce l'indispensabile presupposto per poter procedere in concreto al conferimento o alla revoca degli incarichi o al passaggio ad incarichi diversi. 3) Ex art. 19 dlgs. 29/93 per ciascun incarico dirigenziale debbono essere definiti contrattualmente oggetto, obbiettivi, durata e trattamento economico, essendo necessario il consenso di entrambe le parti interessate. Sicchè è nullo, per la mancanza di un elemento essenziale della fattispecie legale, il provvedimento unilaterale che sia stato adottato dall'ente pubblico datore di lavoro. 4) Il trasferimento di un dirigente ad altra mansione, che sia stato disposto unilateralmente da un ente pubblico, determina una lesione del diritto all'immagine, in quanto dà luogo ad una mortificazione della dignità e del prestigio professionale del lavoratore interessato; i provvedimenti unilaterali di tale genere sono tali da ingenerare negli utenti dei servizi dell'ente, nonché nei dipendenti dello stesso e di altre pubbliche amministrazioni, il ragionevole convincimento o di una pregiudiziale esclusione dalle attività in precedenza svolte dai dipendenti interessati o di una loro sostanziale, anche se non direttamente esplicitata, inidoneità allo svolgimento delle precedenti funzioni, con il conseguente sostanziale, anche se implicito, carattere sanzionatorio dei provvedimenti adottati nei loro confronti. 5) Dalla nullità dei provvedimenti unilaterali di trasferimento dei dirigenti deriva la necessità del ripristino dello status quo ante, vale a dire della situazione esistente prima dell'emanazione dei provvedimenti dichiarati nulli. Fermo il potere dell'ente pubblico di assumere nuove e future determinazioni, nel rispetto, però, delle norme e procedure previste




Tribunali Emilia-Romagna > Pubblico impiego
Data: 06/11/2001
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 725/01
Parti: Albertini e Capriglia / Ministero dei lavori Pubblici e Magistrato per il Po di Parma
TRIBUNALE DI PARMA - PUBBLICO IMPIEGO – CONTROVERSIE RELATIVE A QUESTIONI ATTINENTI AL PERIODO DEL RAPPORTO DI LAVORO SUCCESSIVO AL 30.6.1998 – CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLA GIURISDIZIONE AVANTI AL GIUDICE ORDINARIO.


Due lavoratori hanno agito contro il Ministero dei lavori pubblici e contro il Magistrato per il Po lamentando di essere stati adibiti a mansioni di centralinisti fin dall’assunzione, avvenuta per l’uno nel 1991 e per l’altro nel 1992, ma di essere stati inquadrati nell’inferiore qualifica di telefonisti. Hanno chiesto, pertanto, l’attribuzione della qualifica superiore, con ogni conseguenza di legge; in subordine, hanno chiesto la condanna dell’ente datore di lavoro alle differenze retributive a far tempo dall’assunzione o, quanto meno, dall’entrata in vigore del D.L. 387/98. Il Ministero, costituitosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, in toto, “in quanto la questione dedotta in causa era attinente al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30.6.98, traendo origine dai provvedimenti di nomina (anno 1991) dei ricorrenti”, o quanto meno in parte, e cioè per le pretese relative al “periodo anteriore al 30.6.98”. Il Tribunale ha accolto quest’ultima tesi. Ricordato che il problema sta «nell’interpretare l’espressione controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30.6.98» utilizzata (dall’art. 45, c. 17 del d.lgs. n. 80/98) come criterio per radicare … la giurisdizione davanti al giudice ordinari» per le controversie in materia di pubblico impiego, il Tribunale ha affermato: «Delle varie interpretazioni proposte in ordine a tale normativa (quella che valorizza il periodo del rapporto di lavoro, e ciò in maniera strettamente aderente alla disposizione in questione; quella che valorizza il momento di adozione dell’atto della P.A. datrice di lavoro o della sua efficacia lesiva; quella che valorizza l’insorgenza del diritto), questo giudice ritiene maggiormente convincente quella secondo la quale il criterio c.d. sostanziale, che appare essere fatto proprio dalla predetta normativa (ancorata com’è alla collocazione temporale della materia del contendere), deve essere interpretato alla luce della tipologia delle controversie, con l’ulteriore conseguenza che deve aversi riguardo … al momento in cui si siano verificati tutti i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero i fatti che hanno originato la lesione lamentata … «Quando si rivendica il diritto ad un inquadramento e/o ad emolumenti collegati a prestazioni di lavoro che maturano nel tempo, siano esse a carattere periodico (ad es. lavoro straordinario, compensi incentivanti), siano esse a carattere continuativo (ad es.: retribuzione contrattuale o … per lo svolgimento di mansioni superiori), occorre avere esclusivamente riguardo … al momento in cui l’attività di lavoro sia stata eseguita, perché i predetti emolumenti sono attribuiti e derivano per il semplice fatto dello svolgimento di tale attività lavorativa, non avendo in tali casi rilevanza» (come, invece, ad es. in ipotesi di sanzioni disciplinari o di trasferimento), «l’atto con cui la P.A. datrice di lavoro ha eventualmente rigettato la richiesta avanzata dal dipendente …; … ciò che … rileva è unicamente il dato storico costituito dal compimento dei fatti materiali e delle circostanze … poste a fondamento della pretesa avanzata». Di qui, nella specie, «la necessità di … frazionare tra il giudice amministrativo ed il giudice ordinario le … pretese che coinvolgono il periodo del rapporto di lavoro antecedente e successivo alla data del 30.6.98»




Tribunali Emilia-Romagna > Pubblico impiego
Data: 07/02/2003
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 52/03
Parti: Kaiss / Trans Speed srl
TRIBUNALE DI PARMA - DIPENDENTI DELLO STATO - CONTRASTO TRA ACCORDO SINDACALE RECEPITO CON DECRETO MINISTERIALE E LEGGE – INVALIDITA’ ED INEFFICACIA DEL PRIMO


I ricorrenti, insegnanti tecnico pratici già dipendenti della Provincia di Parma, venivano trasferiti alle dipendenze dello Stato a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, impugnavano avanti al Giudice del lavoro di Parma l’art. 3 1° comma dell’accordo ARAN/OO.SS. in data 20.7.2000, recepito con D.M. 5 aprile 2001 lamentando un contrasto con l’art. 8 della legge 124/99: laddove infatti l’accordo sindacale (recepito con decreto ministeriale) prevede l’inquadramento in una fascia stipendiale non corrispondente all’anzianità effettiva (avendo disposto che lo stesso avvenga in base al solo “maturato economico” e non anche all’anzianità di servizio) la legge garantisce il riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza “ai fini giuridici ed economici”. Il Tribunale accoglieva il ricorso accertando il contrasto tra le citate disposizioni e stabilendo “l’invalidità e conseguente inefficacia della disposizione contenuta nell’art. 3 comma 1 del precitato accordo ARAN e OO.SS. del 20 luglio 2000 non vendendosi come – nell’ambito della cd. gerarchia delle fonti – tale accordo collettivo (al pari del successivo D.M. che lo ha recepito) possa legittimamente stabilire una disciplina diversa e peggiorativa , per la situazione economico-giuridica degli interessati, rispetto a quella prevista dalla più volte citata legge n. 124 del 1999”. La sentenza costituisce una delle prime applicazioni dell’art. 64 d.lgs. 165/01: essa, quindi, sarà impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione, con i seguenti effetti, fra gli altri: = che in pendenza del giudizio davanti alla Corte di Cassazione gli altri processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione potranno essere sospesi; = che, intervenuta la decisione della cassazione, i giudici che dalla stessa dissentissero potranno pronunciare solo sentenza parziale, impugnabile direttamente con ricorso alla S.C